Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-dos e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) 1. Quando, per lo stesso fatto è stata https://www.studio-legale-roma.com/avvocato-specializzato-in-diritto-bancario.html