L’ordinamento italiano sanziona le condotte illecite – ossia le violazioni della legge – in due modi diversi: individuo più grave, attraverso sanzioni di tipo penale, e singular meno grave, attraverso sanzioni di tipo amministrativo. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno https://exactlybookmarks.com/story18468278/notas-detalladas-sobre-reato-lesioni-stradali